Diritto di famiglia e amministrazioni di sostegno

L’ Avv. Pasini fornisce consulenza e assistenza in materia di separazione, divorzio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, convivenza di fatto, unioni civili, amministrazione di sostegno, affidamento e riconoscimento di minori, nonché tutela nei procedimenti minorili avanti al Tribunale per i Minorenni di Brescia.

Lo Studio Legale offre una consulenza personalizzata a seconda delle peculiarità del caso, individuando la procedura e gli istituti che maggiormente si prestano alla fattispecie concreta.  

Nell’ambito dei procedimenti di
separazione e di divorzio fondamentale è il ruolo rivestito dell’Avvocato, il quale svolge un’attività stragiudiziale volta al raggiungimento di un accordo fra i coniugi; accordo che successivamente verrà formalizzato attraverso un ricorso per separazione consensuale o per divorzio congiunto (in entrambi i casi la coppia può essere seguita da un unico legale) oppure potrà essere formalizzato anche mediante un accordo di negoziazione assistita che permette di raggiungere il medesimo risultato con una maggiore celerità delle tempistiche. 

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo con il coniuge, l’unica strada percorribile sarà invece il deposito di un ricorso giudiziale.

Con riguardo alla procedura di divorzio, a seguito dell’introduzione della normativa sul “divorzio breve” il ricorso potrà essere depositato decorsi 6 mesi dalla separazione se quest’ultima è consensuale, oppure decorso un anno dall’udienza presidenziale in caso di separazione giudiziale. Lo Studio Legale offre altresì consulenza anche in ambito di trasferimenti immobiliari fra coniugi all’interno della procedura di separazione o divorzio, i quali, trovando la propria causa nella separazione e nel divorzio, sono totalmente esenti da imposte.  Lo Studio Legale si occupa altresì delle procedure di scioglimento delle unioni civili, ai sensi della Legge 76/2016.  


In particolare lo scioglimento dell’unione civile è caratterizzato da un procedimento bifasico (una fase amministrativa e una fase di scioglimento in senso stretto). La prima fase (fase Amministrativa) richiede che venga resa innanzi all’ufficiale di stato civile una dichiarazione della propria volontà di sciogliere l’unione civile. Tale dichiarazione potrà essere resa congiuntamente dai due coniugi oppure potrà essere unilaterale. In caso di dichiarazione unilaterale, preliminarmente sarà necessario inviare alla controparte una raccomandata a/r nella quale si comunica la volontà di sciogliere l’unione civile, raccomandata che dovrà poi essere prodotta all’ufficiale di stato civile. L’ufficiale di stato civile redigerà un verbale contenente la predetta dichiarazione.

Decorso il termine dilatorio di 3 mesi dalla dichiarazione, si aprirà la seconda fase (fase di scioglimento dell’unione):
- Se le parti hanno trovato un’intesa, si potrà procedere con la sottoscrizione di un accordo di negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato, oppure depositando un ricorso congiunto avanti al Tribunale;
- Se le parti non hanno trovato alcun accordo sulle condizioni dello scioglimento, o se una delle due non ha interesse a sciogliere l’unione, si procede giudizialmente con il deposito di un ricorso avanti al Tribunale, seguendo la disciplina prevista per il divorzio.

Lo Studio Legale offre assistenza e consulenza anche in materia di amministrazione di sostegno e protezione delle persone fragili, occupandosi:
del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno; 
- della richiesta di sostituzione o revoca dell’amministratore di sostegno;
- della formulazione di istanze al Giudice Tutelare e della redazione del bilancio e rendiconto annuale;
- del procedimento di interdizione o inabilitazione, nonché delle domande di revoca dei predetti istituti;
- del procedimento di nomina tutore o curatore.