Diritto di famiglia e amministrazioni di sostegno

L’ Avv. Pasini fornisce
consulenza e assistenza in materia di separazione, divorzio, modifica delle
condizioni di separazione o divorzio, convivenza di fatto, unioni civili, amministrazione
di sostegno, affidamento e
riconoscimento di minori, nonché tutela nei procedimenti minorili avanti al
Tribunale per i Minorenni di Brescia.
Lo Studio Legale offre una consulenza
personalizzata a seconda delle peculiarità del caso, individuando la procedura
e gli istituti che maggiormente si prestano alla fattispecie concreta.
Nell’ambito dei
procedimenti di separazione e di divorzio fondamentale è il ruolo
rivestito dell’Avvocato, il quale svolge un’attività stragiudiziale volta al
raggiungimento di un accordo fra i coniugi; accordo che successivamente verrà
formalizzato attraverso un ricorso per separazione consensuale o per divorzio
congiunto (in entrambi i casi la coppia può essere seguita da un unico legale)
oppure potrà essere formalizzato anche mediante un accordo di negoziazione
assistita che permette di raggiungere il medesimo risultato con una maggiore
celerità delle tempistiche.
Qualora non fosse
possibile raggiungere un accordo con il coniuge, l’unica strada percorribile
sarà invece il deposito di un ricorso giudiziale.
Con riguardo alla
procedura di divorzio, a seguito dell’introduzione della normativa sul
“divorzio breve” il ricorso potrà essere depositato decorsi 6 mesi dalla
separazione se quest’ultima è consensuale, oppure decorso un anno dall’udienza
presidenziale in caso di separazione giudiziale. Lo Studio Legale offre
altresì consulenza anche in ambito di trasferimenti immobiliari fra coniugi
all’interno della procedura di separazione o divorzio, i quali, trovando la
propria causa nella separazione e nel divorzio, sono totalmente esenti da
imposte. Lo Studio Legale si
occupa altresì delle procedure di scioglimento delle unioni civili, ai sensi della
Legge 76/2016.
In particolare lo scioglimento dell’unione civile è
caratterizzato da un procedimento bifasico (una fase amministrativa e una fase
di scioglimento in senso stretto). La prima fase (fase Amministrativa) richiede
che venga resa innanzi all’ufficiale di stato civile una dichiarazione della
propria volontà di sciogliere l’unione civile. Tale dichiarazione potrà essere resa
congiuntamente dai due coniugi oppure potrà essere unilaterale. In caso di
dichiarazione unilaterale, preliminarmente sarà necessario inviare alla
controparte una raccomandata a/r nella quale si comunica la volontà di
sciogliere l’unione civile, raccomandata che dovrà poi essere prodotta all’ufficiale
di stato civile. L’ufficiale di stato civile redigerà
un verbale contenente la predetta dichiarazione.
Decorso il termine dilatorio di 3
mesi dalla dichiarazione, si aprirà la seconda fase (fase di scioglimento
dell’unione):
- Se le parti hanno trovato
un’intesa, si potrà procedere con la sottoscrizione di un accordo di
negoziazione assistita con l’assistenza di un avvocato, oppure depositando un
ricorso congiunto avanti al Tribunale;
- Se le parti non hanno
trovato alcun accordo sulle condizioni dello scioglimento, o se una delle due
non ha interesse a sciogliere l’unione, si procede giudizialmente con il
deposito di un ricorso avanti al Tribunale, seguendo la disciplina prevista per
il divorzio.
Lo Studio Legale offre assistenza
e consulenza anche in materia di amministrazione di sostegno e protezione delle
persone fragili, occupandosi:
- del procedimento per la nomina
di amministratore di sostegno;
- della richiesta di sostituzione o revoca dell’amministratore
di sostegno;
- della formulazione di istanze al Giudice Tutelare e
della redazione del bilancio e rendiconto annuale;
- del procedimento di interdizione o inabilitazione, nonché
delle domande di revoca dei predetti istituti;
- del procedimento di nomina tutore o curatore.